Art. 10.
(Segretario generale)

      1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti in materia, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Osservatorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale sovrintende altresì al personale dell'Osservatorio.
      2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco.
      3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

          a) i dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4;

 

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          b) i soggetti in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e, comunque, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4.

      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta dell'elenco medesimo.
      5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora un proprio dirigente sia nominato segretario generale.